Buongiorno,
non sono un giurista ma, a mio parere, nella legge sottoposta a referendum c'è una contraddizione grave che nessuno fa rilevare. Avremmo una Costituzione con questi due articoli, nella nuova formulazione:
Art. 105 "La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati, ordinari e requirenti, è attribuita all'Alta Corte disciplinare." Art.107 "I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione di ciascun Consiglio superiore della magistratura". Mi sembra che ci sia una assoluta incompatibilità fra le due previsioni, o sbaglio? Voi cosa ne pensate?
Roberto Benedetti
Il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante tra l’altro la disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati e delle relative sanzioni all’art. 5, rubricato sanzioni, stabilisce che il magistrato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: l’ammonimento; la censura; la perdita dell’anzianità; l’incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo; la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni; la rimozione.
L’art. 13, rubricato trasferimento d’ufficio e provvedimenti cautelari, stabilisce poi che la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nell’infliggere una sanzione diversa dall’ammonimento e dalla rimozione, possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia.
La sospensione dalle funzioni, secondo quanto stabilito all’art. 10 consiste nell’allontanamento dalle funzioni con la sospensione dallo stipendio e il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. La rimozione, secondo quanto stabilito dall’art. 11, determina la cessazione del rapporto di servizio e viene attuata mediante decreto del Presidente della Repubblica.
Le leggi ordinarie di adeguamento sulla giurisdizione disciplinare da emettersi ai sensi dell’art.8 della proposta di Legge Costituzionale Nordio-Meloni non potranno consentire all’Alta Corte di emettere le sanzioni della rimozione, della sospensione e del trasferimento di ufficio perché l’art. 107 della Costituzione stabilisce non solo che i magistrati sono inamovibili, ma anche che non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura.
L’art. 6 della riforma Nordio-Meloni, modifica l’articolo 107 della Costituzione solo nei seguenti termini “all’articolo 107, primo comma, della Costituzione, le parole: «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «del rispettivo Consiglio»”. Per il resto tutto rimane invariato.
Dunque, le sanzioni che comportano la dispensa, la sospensione e il trasferimento non potranno essere emesse dall’Alta Corte.
Non ci avevamo mai pensato ma la lentezza e il confronto ai quali i costituenti avevano improntato il procedimento di revisione costituzionale servivano anche a evitare errori gravi come quello che ci ha indicato il nostro lettore.
